L’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, sezione civile, con sentenza n. 2055 del 23 giugno 2022 in tema di infrazione della luce semaforica rossa, ha chiarito la questione relativa alla presegnalazione delle corsie di canalizzazione.
Le corsie di canalizzazione devono essere segnalate tempestivamente e anticipatamente, allo scopo di evitare manovre pericolose nei pressi del semaforo.
Nel caso trattato dal Giudice, ad un cittadino torinese era stata contestata la violazione dell’art.146, comma 2 del Codice della Strada, che punisce la violazione della segnaletica stradale.
La condotta censurata consisteva nell’aver percorso la corsia interna della carreggiata centrale, specializzata per la svolta a sinistra, e aver proseguito diritto all’intersezione nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato, corsia interna occupata dal veicolo del ricorrente che, a detta dell’Ente, era destinata ai veicoli che devono svoltare a sinistra.
Con sentenza n. 2055 del 23 giugno 2022 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, spiegando che le corsie di canalizzazione devono essere segnalate in modo adeguato agli utenti della strada e che tale segnalazione deve essere altresì tempestiva e anticipata affinché i conducenti possano avere il tempo utile per scegliere la corsia che intendono impegnare nel momento in cui si avvicina all’incrocio per eseguire le manovre previste dalla segnaletica. Non possono gli stessi essere colti alla sprovvista, perché una volta prossimi all’intersezione non possono compiere spostamenti di corsia che risultino incompatibili con la sicurezza della circolazione stradale.
Alla luce di ciò, è possibile presentare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale in tutti quei casi in cui il conducente viene sanzionato per aver proseguito la marcia impegnando l’incrocio nonostante la luce semaforica rossa nella corsia di selezione, ma con luce verde nella direzione intrapresa.