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Autovelox non contestato immediatamente: la multa è annullabile se manca l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio.

(Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8690)

Sulle strade urbane a scorrimento e su quelle extraurbane secondarie il controllo della velocità in modalità automatica (senza cioè gli agenti e senza la contestazione immediata) è possibile solo se il tratto di strada è stato previamente individuato dal Prefetto in un’apposita ordinanza ove vengono specificate le ragioni di opportunità che non consentono lo stop immediato del conducente (di solito collegate a questioni di sicurezza e di traffico);

Gli estremi del decreto del Prefetto vanno indicati obbligatoriamente all’interno della multa a pena di nullità. L’omessa indicazione costituisce un vizio di motivazione della sanzione che pregiudica il diritto di difesa dell’automobilista. Né la polizia può sanare tale dimenticanza nel successivo giudizio di opposizione promosso dall’automobilista; Secondo alcune sentenze, gli agenti non possono neanche limitarsi a indicare il numero del decreto del Prefetto ma devono anche spiegare per quali ragioni concrete è stato impossibile fermare il trasgressore nell’immediatezza. Scrivere sul verbale la classica frase «uso di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo o quando il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento» non può valere indiscriminatamente: quando la pattuglia si apposta su un rettilineo (cioè quasi sempre), in via di principio nulla impedisce di intimare subito l’alt. Dunque, bisogna aggiungere nel verbale altre giustificazioni, come l’assenza di piazzole per far fermare in sicurezza i trasgressori, il traffico intenso o il fatto che gli agenti fossero già impegnati con altri utenti.

Come precisato dall’art. 4 della Legge 168/2002 che disciplina i cosiddetti controlli di velocità da “remoto” (cioè con autovelox appunto) tali rilevazioni sono sempre possibili sulle “autostrade” (A) e sulle strade “extraurbane principali” (B), mentre per quelle “extraurbane secondarie” (C) e per quelle “urbane di scorrimento” o “ad alto scorrimento” (D) occorre l’autorizzazione del Prefetto.

Ciò significa che sulle strade diverse dalle predette autostrade ed extraurbane principali, ovvero “tipo A” e “tipo B” indicate dall’articolo 2 del Codice della strada, l’uso dell’autovelox è possibile solo tramite contestazione immediata dell’infrazione.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox su strada “urbana ad alto scorrimento” o “extraurbana secondaria” è nulla se non contiene gli estremi del decreto Prefettizio. E lo ha recentemente ribadito con l’ordinanza n. 8690, pubblicata il 28 marzo 2023 secondo cui la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”.

Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che va annullata la multa per eccesso di velocità se il verbale non indica gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione dell’autovelox in quel tratto di strada. Tale decreto deve indicare esattamente la strada o il tratto di strada in cui l’autovelox può essere installato. Di conseguenza l’installazione del dispositivo di rilevazione della velocità in un punto precedente o successivo rende nulla la multa.

E non è tutto…

Un eventuale decreto Prefettizio che autorizzi la rilevazione in assenza di contestazione immediata, in una strada che non presenta i requisiti minimi previsti dalla legge, sarebbe illegittimo e di conseguenza illegittima la rilevazione effettuata con tali dispositivi (ad esempio il Giudice di Pace di Savona con la sentenza del 9 dicembre 2016, n. 928 analizzando i fotogrammi ha disapplicato il decreto con il quale il Prefetto aveva autorizzato la rilevazione in assenza di contestazione immediata su una strada ritenuta erroneamente extraurbana secondaria).