Alcuni dei nostri lettori sollevano il dubbio se, nel caso di violazioni rilevate a mezzo di strumenti elettronici fissi in cui non è necessaria la presenza dell’agente (ad es. autovelox o photored, per citare i piu’ comuni) la data da cui far partire i giorni per la notifica del verbale deve intendersi quella della commissione dell’infrazione da parte del conducente, oppure quella in cui l’agente accertatore ha visionato i fotogrammi specifici della violazione (e di conseguenza redatto il verbale di contestazione).
Inoltre, nel caso in cui il verbale viene affidato al soggetto addetto alla notifica entro il 90° giorno, ma viene consegnato al destinatario dopo tale termine, la notifica per il destinatario rimane comunque valida?
La risposta è sostanzialmente semplice e confermata da un costante indirizzo della Cassazione.
Il tempo che intercorre tra la violazione e l’accertamento della stessa deve essere quello minimo indispensabile a ricostruire il fatto e a individuare il soggetto al quale deve essere notificato il verbale, senza che abbiano rilievo eventuali difficoltà organizzative dell’amministrazione procedente.
Peraltro, nell’accertamento tramite strumenti elettronici non presidiati o comunque senza contestazione immediata, dove la prova della violazione e l’individuazione del responsabile della circolazione è data dalla visione del fotogramma, oggi perlopiù in formato digitale e immediatamente disponibile, ci pare di dover dire che i 90 giorni previsti come termine massimo per la notifica sono sicuramente più che sufficienti a garantire il rispetto dell’articolo 201 del Codice della strada, tenuto anche conto, e qui arriviamo alla seconda domanda, che per il notificante il termine si considera rispettato allorquando abbia affidato il plico all’addetto alla notificazione entro 90 giorni dall’accertamento, senza che abbia poi rilievo il fatto che la consegna effettiva della notifica (o la notifica per compiuta giacenza o deposito) avvenga oltre detto termine.
Sul tema della scissione dei termini della notifica ormai vi è un consolidato indirizzo interpretativo della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che non lascia adito a dubbi.
Quindi, sintetizzando, nell’accertamento con strumenti informatici si deve considerare coincidente o quasi coincidente il giorno in cui è stata commessa la violazione e quello in cui è stata accertata o avrebbe dovuto essere accertata e a tale canone è consigliabile attenersi, fermo restando che da tale “dies a quo” non devono decorrere oltre 90 giorni rispetto al momento in cui il plico sarà affidato al soggetto addetto alla notifica, salve ipotesi di remissione in termini ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada e dell’articolo 386 del regolamento.
Rispettato tale termine riferito all’affidamento del plico al soggetto incaricato della notifica risulterà osservato quanto disposto dall’articolo 201, rimanendo irrilevante il fatto che poi il destinatario riceva la notifica oltre il novantesimo giorno dall’accertamento della violazione che, come detto, nel caso in esame e salvo situazioni del tutto eccezionali, si deve considerare coincidente con il giorno in cui la violazione è stata commessa, o al limite con il giorno successivo se, ad esempio, la violazione fosse stata commessa al termine della giornata.