Analizzando la normativa, all’art. 7 CDS “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” leggiamo che “comma 1. lett.d) Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite“.
Tuttavia, sulla particolare questione si era già espresso il Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti, attraverso il PARERE DEL 11/10/2011 N° 5014 con cui afferma che non può essere prevista l’istituzione di uno stallo di carico e scarico con le finalità suddette in quanto non soddisfa un pubblico interesse, ma solo le esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.
Per tale motivo, essendo in presenza di un vero e proprio cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione, ovvero di uno «sviamento di potere» quando la pubblica amministrazione, nella sua attività concreta, persegue una finalità diversa da quella che le assegna in astratto la legge (art. 1, l. n. 241/1990), qualsiasi violazione per divieto di sosta elevata da vigili urbani, carabinieri, polizia di Stato, ecc… non potrà dunque essere considerata legittima, in quanto l’eccesso di potere è un vizio della causa (finalità) dell’atto amministrativo, che deve essere esclusivamente quella predeterminata dalla legge.