È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “nuovo “Decreto Autovelox”, che determinerà cambiamenti importanti relativamente al funzionamento e alla disciplina dei rilevatori di velocità. Questo cambiamento imprime una grossa stretta agli autovelox restringendone il campo di azione, garantisce maggiore trasparenza e mira a ridurre l’uso indiscriminato dei rilevatori di velocità da parte dei comuni.
Preme sottolineare che il nuovo decreto, nonostante le importanti novità che contiene, ancora non risolve la questione giuridica legata alle omologazioni degli autovelox, che è stata sollevata dall’ordinanza della Cassazione n. 10505/2024. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato di voler sciogliere il nodo entro l’estate con la pubblicazione del nuovo Codice della strada. Fino ad allora, ricordiamo che tutte le multe emesse grazie agli autovelox saranno potenzialmente oggetto di ricorso.
“Il decreto mette fine alla giungla delle migliaia di autovelox selvaggi in tutta Italia”, commenta Salvini. “Tra i punti principali – prosegue – i rilevatori di velocità saranno installati solo per prevenire incidenti: basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti. Gli autovelox dovranno essere segnalati in anticipo: 1 km sulle strade extraurbane, 200 mt sulle strade urbane a scorrimento e 75 mt sulle altre strade. Niente radar in città sotto i 50 Km/h”
Innanzitutto il decreto rafforza i poteri sussistenti in capo ai Prefetti. I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento prefettizio e segnalati almeno 1 chilometro prima se al di fuori dei centri abitati. Viene altresì fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo tale da evitare il c.d. fenomeno delle “multe seriali” ovvero più multe prese in breve tempo all’interno di un unico tratto di strada.
Inoltre, gli autovelox dovranno essere collocati, sempre su indicazione del Prefetto, nelle aree in cui è particolarmente difficoltosa la contestazione immediata delle eventuali infrazioni commesse. Vengono disciplinati i casi in cui non si possa procedere alla contestazione immediata e si pone l’esigenza che il cittadino non sia ingiustamente vessato dall’uso di questi dispositivi.
Non si potranno utilizzare gli autovelox dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 km/h, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km/h rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (ad esempio, se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori). Il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.
Le nuove regole entreranno in vigore da subito. Tuttavia è previsto un periodo transitorio di 12 mesi utile a dare la possibilità ai sindaci di adeguare i dispositivi già installati al nuovo decreto.