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MULTE STRADALI E RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI A DISTANZA: QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE?

In questo articolo cerchiamo di capire perché si sta discutendo così tanto della differenza tra “approvazione” ed “omologazione” dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni a distanza, quali ad esempio gli autovelox e tutte quelle altre strumentazioni elettroniche utilizzate per contestare a distanza le infrazioni al Codice della Strada.

In particolare, cosa indicano questi termini? In che cosa consistono realmente queste due procedure? Sono davvero equivalenti, come vuol sostenere il Ministero dell’Interno, oppure è giusta l’interpretazione data recentemente dalla Corte di Cassazione?

Ecco, la differenza tra le due procedure viene adeguatamente spiegata nell’ordinanza 18/4/2024 n. 10505, ove il Giudice di legittimità aveva affermato che: “L’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento.”

Successivamente, con le ulteriori ordinanze 24/7/2024 n. 20492 e 26/7/2024 n. 20913, la Suprema Corte ha confermato che:

“E’ illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.”

Per tale motivo gli automobilisti ingiustamente sanzionati da uno strumento “approvato” ma non “omologato” hanno tutte le carte in regola per far ricorso ad un verbale che non riporta il certificato di omologazione dello strumento.