Sul tema si è espresso il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8435 del 29 maggio 2023. Secondo i giudici “la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.”
Infatti l’art. 8 della legge n. 241 del 1990, che impone, tra l’altro, l’indicazione espressa, nel provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, risponde a esigenze diverse da quelle tutelate dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981. Ne deriva che l’eventuale omissione, nell’atto di contestazione di una infrazione amministrativa, delle predette indicazioni non ne determina la nullità. (Cass. Civ., Sez. I, 28 settembre 2006, n.21058).
In relazione a infrazione al codice stradale (nella specie, sosta in zona di divieto), il requisito della specificità dell’atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato. Di vero, poiché l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato, con conseguente tutela del suo diritto di difesa.
NDR: in tal senso, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, vedi anche Cass., n. 9263 del 25 giugno 2002.