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La sosta vietata su demanio marittimo (arenile) non è occupazione abusiva

Con l’arrivo della bella stagione tornano le ordinanze sindacali nelle località balneari . Tuttavia, come spesso accade, molti sindaci col pretesto di proteggere i bagnanti e tutelare il paesaggio, colgono l’occasione per rimpinguare le casse comunali attraverso provvedimenti tutt’altro che legittimi. E’ questo il caso delle ordinanze che regolamentano gli accessi da parte dei veicoli motorizzati nell’arenile demaniale delle località balneari.

A nostro parere applicare un divieto di sosta in spiaggia fissato dal codice della navigazione anziché dal codice della strada, che comporta la sanzione speciale di 206 euro, in luogo di quella piu’ ragionevole (e meno redditizia) di 51, è davvero il modo peggiore di fare cassa.

A pensarla come noi nell’anno 2013 fu anche il giudice di pace di Lugo (Ravenna), il quale annullò proprio un verbale da 206 euro con cui venne contestata la violazione della regolamentazione della sosta nei parcheggi dei bagni a Marina di Ravenna.

Il motivo di tale annullamento è presto detto: si richiama la sentenza n. 17.178 del 2002 della Corte di Cassazione a sezioni unite ove si afferma chiaramente che il concetto di «occupazione arbitraria» è cosa ben diversa da una sosta «temporanea e limitata nel tempo» su un’area di pertinenza degli stabilimenti balneari. Nel ricorso si individua quindi l’articolo 1174 del codice della navigazione quello più corretto eventualmente da applicare che sanziona con 51 euro la «circolazione in ambito demaniale».

Non andrebbe infatti applicato l’art. 1161 del codice della navigazione, che punisce chi “arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo”, bensì l’art. 1174, che applica una sanzione di 51 euro quando l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo. 

E’ illuminante la sentenza che pur pronunciandosi sulla differenza tra occupazione abusiva ed esecuzione non autorizzata di opere nella zona di rispetto del demanio marittimo stesso, ha chiarito perfettamente che si ha occupazione abusiva di un bene demaniale marittimo quando il soggetto attivo lo occupa in maniera permanente, consistendo la condotta illecita nella presa di possesso del bene. Questo è il significato di occupazione nella lingua italiana, che la Cassazione ha richiamato secondo l’interpretazione più coerente col significato proprio delle parole in connessione tra loro e con l’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi). Perché il parcheggio di un veicolo possa chiamarsi presa di possesso dell’area impegnata e quindi occupazione, non basta certamente una sosta di poche ore nello stesso giorno, bensì un lasso di tempo prolungato che possa ritenersi, appunto, permanente. Allo stesso modo, la sosta vietata di un veicolo su una strada o piazza non può certo configurarsi come un’abusiva presa di possesso di quell’area.