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Autovelox: al via il decreto omologazione. Cosa succede adesso? Le sanzioni per eccesso di velocità sono ancora impugnabili?

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che introduce una nuova disciplina in materia di omologazione, taratura e verifiche dei dispositivi per il controllo della velocità. Per effetto del decreto, in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a far data dall’11 luglio, si chiude finalmente (salvo nuove interpretazioni giurisprudenziali) un vulnus giuridico che per anni ha fatto discutere cittadini, avvocati, pubblica amministrazione e mass media.

Dal 12 luglio, infatti, non sarà piu’ possibile presentare domande di approvazione dei dispositivi, ma solamente domande di omologazione. Con un discutibile colpo di spugna si cancella l’annosa differenza tra “approvazione” ed “omologazione”, i nuovi dispositivi da oggi in poi saranno tutti esclusivamente omologati.

Viene abrogato decreto ministeriale n. 282 del 13/06/2017 e introdotta una nuova procedura strutturata di omologazione del prototipo. Ciascun dispositivo dovrà essere preventivamente verificato dal Ministero per accertarne l’idoneità come strumento di misura della velocità.

Solo dopo il rilascio del decreto di omologazione sarà possibile produrre e utilizzare gli apparecchi su strada. Accanto all’omologazione iniziale, il decreto introduce un sistema di verifiche continue.

Ogni autovelox dovrà essere sottoposto a:

  • taratura iniziale prima dell’attivazione
  • tarature periodiche annuali, al fine di garantire una costante affidabilità e precisione
  • verifiche di funzionalità, al fine di controllare il corretto funzionamento.

In mancanza di esse, il dispositivo non potrà essere utilizzato.

Per quanto concerne gli apparecchi che già sono attivi sul territorio, il nuovo decreto individua tre situazioni distinte.

  1. I dispositivi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B, ovvero quelli già approvati con il decreto ministeriale n. 282 del 13/06/2017, si intendono automaticamente omologati, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’ente. Essi sono circa 3150 apparecchi sui 4060 attivi che sono stati catalogati con il recente censimento.
  2. I restanti 850 apparecchi, se già sono stati approvati in passato col DM 282/2017 ma non sono ancora stati censiti, dovranno essere sottoposti a test di laboratorio, presentando apposita domanda al MIT (che dovrà fornire risposta entro 60 gg).
  3. Per quanto riguarda gli apparecchi approvati prima del 2017, invece, sarà possibile richiedere il riconoscimento automatico dell’omologazione attraverso una semplice integrazione della documentazione.

Il nuovo decreto fissa infine delle soglie numeriche di affidabilità. Con queste ogni autovelox dovrà garantire alcuni standard molto piu’ stringenti e minimizzare sensibilmente i limiti di errore.

Cosa succede per le multe elevate prima e dopo il 12 luglio? Sarà ancora possibile far ricorso?

Le nuove disposizioni si applicano alle infrazioni rilevate a partire dal 12 luglio, data di introduzione del nuovo decreto, per cui è certamente possibile presentare ricorso per le sanzioni ricevute ante-decreto. A parere di chi scrive, però, la partita non è chiusa definitivamente neanche per le sanzioni prese successivamente al 12 luglio.

Come già indicato in numerosi articoli, e come rimarcato piu’ volte dalla Corte di Cassazione, v. ordinanza 18/4/2024 n. 10505, e l’ordinanza 26/7/2024 n. 20913, i procedimenti di approvazione e omologazione non sono mai stati sinonimi, ma hanno sempre avuto caratteristiche, natura e finalità diverse. Afferma la Cassazione, infatti, che l’omologazione ministeriale ha lo scopo di autorizzare la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al Ministero dell’Industria e del Made in Italy (M.I.M.It.), mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento.

Ciò significa che, a detta degli ermellini, l’omologazione (a differenza dell’approvazione) consiste in una procedura che ha squisitamente natura tecnica. Tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (art. 142 c. 6 C.d.s.).

Pertanto, non si comprende come il Ministero a partire dal 12 luglio possa “saltare” gli accertamenti di laboratorio necessari, spazzando via con un semplice colpo di spugna chiamato decreto, tutte le verifiche tecniche che fino ad oggi sono state indispensabili per garantire la perfetta funzionalità di strumenti di misurazione così complessi.