La giurisprudenza ha chiarito che “L’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità.
Dalla Corte di Cassazione. Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta Direttiva Maroni) preveda che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.
In Giuridica, la Corte nell’accogliere il ricorso conferma la validità dell’impostazione ministeriale e chiarisce anche il significato corretto della frase “segnalati e ben visibili riferita agli autovelox, prevista dal comma 6 bis dell’articolo 142 del Codice della Strada.