Analisi della recente ordinanza n. 14285 del 14/5/2026 della Corte di Cassazione.
Per la prima volta in materia, la Corte di Cassazione ha applicato l’azione di responsabilità aggravata, per temerarietà della lite, al comportamento di una delle parti che, agendo o resistendo in giudizio, risultando poi soccombente, abbia assunto modalità tali che gli attribuiscono i caratteri dell’illiceità, per abuso nell’esercizio del diritto al di fuori del suo schema tipico, o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso proposto avverso 6 verbali di accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. Successivamente il Tribunale, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità dei verbali per mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità, in violazione dell’art. 146 c. 6 C.d.S., unica norma speciale regolante la materia.
Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 142 c. 6, 45 c. 6 e 201 c. 1 C.d.S., in relazione all’art. 15 disp. att. c.c. (in realtà, si tratta delle disposizioni sulla legge in generale), per erronea richiesta di omologazione dell’autovelox. Secondo il ricorrente l’obbligo di omologazione delle apparecchiature è stato tacitamente abrogato e risulta incompatibile con le disposizioni successivamente introdotte dal legislatore. Inoltre, la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 45 c. 6 C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, si è limitata a individuare il contrasto con i principi costituzionali solo in relazione all’omessa verifica e taratura dello strumento.
La Corte ricorda di aver già affermato, con l’ordinanza 18/4/2024 n. 10505, il principio di diritto, cui la sentenza impugnata si è attenuta, secondo il quale:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto la decisione d’appello ha correttamente applicato al caso di specie le norme in materia di omologazione di apparecchi c.d. autovelox, in ossequio agli arresti consolidati del giudice di legittimità – tra le tante, di recente, Cass. Civ., sez. II, 26/5/2025, n. 13996 – cui deve darsi continuità.
Il Collegio condivide le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata, mentre il Comune ricorrente non ha offerto argomenti tali da consentire di modificarle.
Pertanto, in applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso risulta inammissibile poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento.
In conclusione, la seconda sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 14285 pubblicata in data 14/5/2026, ha rigettato il ricorso.
Inoltre, considerata la decisione in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, vanno applicati i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, oltre che delle spese del giudizio di legittimità, anche di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.