Una recente e importante sentenza del Giudice di Pace di Bologna (sentenza causa civile nr. 8523/2025 del 13 ottobre 2025) statuisce che le multe per aver dimenticato di esporre il contrassegno disabili devono ritenersi nulle se il soggetto destinatario della sanzione è titolare di un permesso CUDE rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 151/12.
Nella circostanza infatti, la ricorrente, una persona riconosciuta invalida e titolare di regolare contrassegno CUDE, si vedeva recapitare a casa una sanzione da parte della polizia locale di un comune della provincia di Bologna per non aver esposto il tagliando sul cruscotto del veicolo.
Pertanto, dopo aver provato a chiedere l’annullamento presso gli uffici della stessa polizia locale, e vedendosi respinta la richiesta, proponeva opposizione al verbale innanzi al Giudice di Pace di Bologna.
Emergeva per tabulas che alla ricorrente, titolare di contrassegno invalidi esibito in originale, era stata contestata la violazione dell’art. 158 n.2 cds, il quale testualmente recita: *.La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art.188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa; h)nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione; o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
E’ evidente che gli accertatori hanno applicato, per analogia, la fattispecie prevista dalla lettera g del n. 2 dell’art. 158 cds in quanto non sembra essere prevista una sanzione per aver esposto una fotocopia di contrassegno invalidi. In effetti tale comportamento, censurabile, non può configurare la sanzione di cui all’articolo del C.d.s. citato dai verbalizzanti, poiché la ricorrente è in effetti in possesso di un regolare permesso (fatto non contestato dall’amministrazione opposta), circostanza questa facilmente accertabile dai verbalizzanti.
Per quanto sopra il verbale è stato perentoriamente annullato dal Giudice di Pace di Bologna, in quanto secondo quest’ultimo la ricorrente non ha posto in essere il comportamento contestatole dalla polizia locale.