In realtà, anche il disabile che parcheggi un veicolo in un’area a ZTL o negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, dimenticandosi di esporre il contrassegno di cui è titolare, incorre nell’infrazione al Codice della Strada prevista dall’art. 158 c.2 lett. g).
Questo perchè non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di handicap, le autorità che procedono ad accertare il fatto (vigili urbani, ausiliari o altre forze dell’ordine) devono necessariamente contestare l’infrazione.
E la Corte di Cassazione con ordinanza n.12625 del 13 maggio 2019 ha affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla polizia locale a carico del disabile che aveva parcheggiato in area destinata a persone invalide senza esporre il relativo contrassegno. La giurisprudenza amministrativa, negli ultimi anni, si è orientata verso il giudizio che il diritto di sosta a favore dei disabili, nel Codice della strada, presuppone l’esposizione e non la mera titolarità del contrassegno.
Tuttavia una circolare del Ministero dell’Interno n° N.3OO/A/42756/1O3/48 datata 05.05.1999 affermava che “la mancata esposizione del contrassegno autorizzativo per gli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, dovuta a dimenticanza o caso fortuito, non possa essere assimilata alla mancanza del titolo stesso.”
Sebbene una circolare non possa essere definita “norma di primo livello” nella gerarchia delle fonti, essa è comunque un’interpretazione autorevole, ed è possibile che di fronte ad un ricorso avverso il verbale di accertamento supportato possibilmente da una causa di giustificazione ex art. 4 L.689/81 (ad es. “stato di necessità”) e dalla presentazione dei documenti comprovanti la titolarità e la regolarità del contrassegno, alcuni giudici di pace o prefetti dotati (si spera) di buon senso possano venire incontro al ricorrente ed accogliere il ricorso.