Invia la tua multa

Illegittima la multa per aver abbandonato dei rifiuti se è fondata esclusivamente sui documenti rinvenuti nel sacchetto

Se hai ricevuto una sanzione dalla polizia locale perché fuori dai cassonetti sono stati ritrovati dei rifiuti riportanti sopra un’etichetta con il tuo nome (ad esempio un pacco Amazon, oppure una bolletta del gas, ecc…), e sei sicuro al 100% di non essere tu il trasgressore, non farti prendere dal panico perché il verbale è certamente annullabile.

Premessa

Recentemente le polizie locali di ogni parte d’Italia, ma anche guardie ecologiche, ispettori ambientali nominati dal prefetto, volontari e/o altri soggetti appositamente individuati dal sindaco, hanno iniziato ad emettere sanzioni molto salate nei confronti di alcuni cittadini colpevoli (o presunti colpevoli) di aver conferito i propri rifiuti al di fuori dei cassonetti predisposti.

Difatti, mentre l’abbandono dei rifiuti nei luoghi non autorizzati è ancora punito penalmente, l’errato conferimento dei sacchetti a terra, di fianco o all’infuori del contenitore può rappresentare la violazione dell’art. 255 del Codice dell’Ambiente, che al comma 1.2 stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Necessità di una adeguata attività istruttoria

Il reperimento di un’etichetta è sì un indizio, ma esso non fa certamente “piena prova”. Se emerge che gli organi accertatori, anziché svolgere un’attività ispettiva adeguata, hanno fondato il loro accertamento solamente su un documento rinvenuto all’interno del sacchetto, dobbiamo assolutamente evitare di pagare quanto richiesto e rivolgerci ad un esperto in materia ambientale.

Possiamo contestare la multa? Assolutamente sì.

L’apparato motivazionale del verbale di accertamento è palesemente illegittimo in quanto la sanzione comminata al cittadino non deve indicare solo gli estremi dell’illecito ma anche identificare con precisione il colpevole.
Giova ricordare come, in virtù dei principi generali che informano l’ordinamento sanzionatorio, si profili fondamentale, anche ai fini della corretta irrogazione di sanzioni amministrative, pervenire alla assoluta certezza in ordine all’esatta identificazione del trasgressore e dell’obbligato in solido.
Ed invero, la giurisprudenza è univoca nel senso di ritenere applicabile il principio della natura personale della responsabilità dell’illecito amministrativo commesso, rammentandosi che il sistema della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative preserva il suddetto principio disciplinando rigorosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'”elemento soggettivo” della violazione (art. 3), delle “cause di esclusione della responsabilità (art. 4), del “concorso di persone”‘ (art. 5); ne consegue che ai fini della legittimità e validità della irrogazione di una sanzione amministrativa non è sufficiente che sia accertato il fatto illecito nei suoi estremi oggettivi, ma occorre che questo sia altresì imputabile ad un trasgressore compiutamente identificato che abbia agito con dolo o colpa.

Su tale solco interpretativo si veda ad esempio il Giudice di Pace di Mascalucia, il quale ha ritenuto non provata la riconducibilità all’opponente del sacchetto di rifiuti rinvenuto fuori dall’apposito spazio, in quanto “la circostanza che all’interno del sacchetto fosse ricompreso un documento (estratto conto bancario) ai fini dell’imputazione della condotta illecita di abbandono di rifiuti non ingombranti e non pericolosi ad un determinato soggetto, sia sufficiente il rinvenimento di un solo documento recante il suo nome all’interno del sacchetto contenente i rifiuti.
Al riguardo non si ritiene che il mero ritrovamento di un unico documento con la denominazione di un soggetto all’interno di un sacchetto di rifiuti abbandonati possa di per sé solo consentire di contestare l’illecito a questa persona, in assenza di altre risultanze accertative che confermino tale imputazione.

In tal senso, la giurisprudenza di merito in sede di opposizione ha escluso la legittimità di un’ordinanza ingiunzione emessa a carico di un soggetto, qualora gli accertatori abbiano individuato l’autore dell’abbandono “unicamente sulla scorta di un documento, recante il nome dello stesso, rinvenuto all’interno di uno dei sacchi.

Infine, è bene ricordare che il Garante per la Protezione dei dati personali il 14.07.2005 ha stabilito le seguenti prescrizioni da osservare da parte delle amministrazioni comunali atte a vigilare sulla materia che, se non correttamente osservate, determinano la totale invalidità del verbale.

Prescrizioni da osservare da parte delle amministrazioni comunali in sintesi sono le seguenti:

a) Sacchetti trasparenti.
In caso di raccolta “porta a porta” della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l´obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l´abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore;

b) Etichette adesive nominative.
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e l´indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce;

c) Codici a barre, microchip o “RFID”.
Deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un databaseanagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification (“RFID”). Le descritte procedure consentono di delimitare l´identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell´apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell´omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all´applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto;

d) Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza ( 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L´attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l´identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell´orario di conferimento;

e) Ecopiazzole.
La richiamata procedura prevede una registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome e dell´indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei limiti di una quantità massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantità indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la società di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti dello svolgimento delle finalità istituzionali sopra descritte e ove sia previsto da una disposizione regolamentare (cfr. art. 21 del d.lg. n. 21/1997), il trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per la sola finalità di accertamento dell´effettiva residenza nel comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere comunque predisposta un´informativa contenente gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. d)).