Secondo una recente ordinanza della Cassazione, il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento.
Ciò significa che la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
Cassazione civile, sez. II, ord. n. 6790 del 14.3.2024.