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L’accertamento automatico del passaggio col rosso semaforico in centro abitato richiede la delibera di Giunta

(ord. 02/08/2024 n. 21894 della Corte di Cassazione)

In assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni non sia legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario.

L’art. 5 c. 3 C.d.S. infatti prevede quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

L’art. 7 C.d.S. stabilisce, quindi, le competenze del Sindaco e della Giunta che, in quanto organo politico del Comune, ai sensi dell’art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 cc. 1 e 2 TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.

Pertanto, spetta alla Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti, gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione – definita dall’art. 3 c. 1 n. 9 C.d.S. come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

Ne deriva che la Giunta, nell’esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano, deve deliberare nel centro abitato la previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico.

Nel caso di specie, tale individuazione non è contenuta nella delibera adottata per l’approvazione del P.E.G. del Comune, che ha funzione unicamente programmatica, nel quale è stata prevista soltanto in generale, e non in dettaglio, «l’installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto della violazione dell’art. 146 comma 3 cod. strada».

In conclusione, non è sufficiente la delibera di approvazione del Piano esecutivo di gestione del Comune: in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, la contestazione differita delle violazioni deve ritenersi non legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario.