L’auto acquistata dai titolari della legge 104 non può essere oggetto né di fermo amministrativo né di pignoramento
Come sappiamo, quando non si pagano alcune cartelle esattoriali che sono state notificate regolarmente al debitore, l’Agenzia delle Entrate dopo alcuni solleciti invia l’avviso che impone di saldare entro 30 giorni altrimenti procede con il fermo amministrativo sull’auto di proprietà. Ma l’auto della persona disabile riconosciuta dalla commissione medica dell’Asl è esentata da questa procedura visto che serve per uscire di casa, andare a lavorare ecc.?
Ebbene, pur se non vi sono espresse disposizioni legislative che regolano tale ipotesi, secondo i giudici è illegittimo il fermo amministrativo sull’auto della persona disabile. E ciò vale anche quando il mezzo è intestato a uno dei familiari ma a servizio di questa.
La giurisprudenza lo ha ricavato in via interpretativa dalla normativa secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Infatti, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d’uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso.
Il caso vedeva coinvolto un contribuente raggiunto da una cartella esattoriale per tributi erariali, poi annullata in autotutela. Nel frattempo, però, al debitore erano state notificate le ganasce fiscali sull’unica auto in possesso del nucleo familiare, destinato al trasporto della figlia, invalida civile al 100%.
L’Agenzia delle Entrate pertanto non può applicare le cosiddette “ganasce fiscali” ai mezzi usati dalla persone portatrici di disabilità. all’uso di persone con disabilità. Qualora ciò dovesse avvenire e la disposizione sia già iscritta a ruolo, il proprietario del veicolo, o comunque il familiare che si occupa della persona disabile, può fare richiesta per ottenere la cancellazione.
Sarà compito del cittadino richiedere la cancellazione del fermo, presentando istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (o altra società alla quale è stato affidato in concessione il servizio di riscossione). Tale istanza può avvenire in tre diversi modi: presentarsi presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate, scrivere una Pec o inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello F3 Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili. Ad esso bisognerà allegare la documentazione che possa testimoniare che il veicolo è utilizzato per il trasporto di una persona con disabilità dunque la fattura di acquisto del veicolo con agevolazioni fiscali della Legge 104, la parte anteriore del contrassegno auto rilasciato dal Comune e facoltativamente il verbale di invalidità a certificare la disabilità.