Invia la tua multa

Se il disabile accede in area a traffico limitato senza comunicare la targa, è legittima la multa?

Sul punto ricordiamo una vecchia sentenza di Cassazione n. 2310 del 14 settembre 2017, che affrontò la tematica riguardante il transito dei disabili regolarmente muniti di contrassegno per invalidi, nelle c.d. ZTL (Zone a Traffico Limitato), nelle APU (aree pedonali urbane) e nelle corsie preferenziali, senza che questi abbiano comunicato il loro transito al Comune..

Ebbene, la Corte di Cassazione ha dichiarato che è nulla la sanzione per aver dimenticato di comunicare all’Ente Locale il transito del veicolo al servizio del disabile. Tale obbligo di comunicazione, infatti, ha lo scopo di censire i soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d. P. R. n 503 del 1996, e di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, ma assolutamente non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto.

L’esercizio del diritto del soggetto disabile di circolare con il contrassegno in tutto il territorio nazionale non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 7 Codice della Strada che riconosce ai Comuni la facoltà di emettere delle ordinanze limitative della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze.

Alla luce di tale orientamento possiamo affermare con certezza che il contrassegno per disabili consente la circolazione in tutte le Ztl d’Italia, senza alcun obbligo di comunicare nulla e senza alcune limitazioni imposte dai Comuni di rilascio o di transito. (vedasi anche Cass. Civ. ord. 24531/2022)

Al fine di evitare una restrizione inaccettabile della libertà di movimento del disabile è sufficiente l’esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo. L’Ente locale non può imporre ulteriori obblighi informativi, ma deve procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione.