La mancata indicazione, sul verbale, della qualifica del verbalizzante ausiliario non è sufficiente, occorre che siano indicati gli estremi del provvedimento amministrativo del Sindaco con il quale è stato conferito l’incarico di accertatore della sosta, al fine di provare che la violazione è stata accertata da un soggetto specificatamente abilitato.
In caso contrario il verbale deve essere annullato.
La legge (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132) prevede che i Comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società private di gestione dei parcheggi, ma risulta necessario, da parte del Comune, l’adozione di uno specifico atto amministrativo che, conferisca nominativamente, al singolo dipendente della società privata incaricata della gestione dei parcheggi, il potere di accertare le violazioni in materia di sosta.
L’amministrazione ha l’onere di dimostrare che la violazione sia stata accertata da un soggetto specificamente abilitato a emettere contravvenzioni. Non si può, quindi, considerare valido il verbale che contenga la sola qualificazione dell’operante come “ausiliario del traffico”. *. (Trib. Arezzo sent. n. 1197/2014)
La mancanza di questi estremi infatti si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti. Se così non fosse, qualsiasi ausiliario avrebbe possibilità di sanzionare indiscriminatamente qualsiasi violazione al Codice della Strada (anche quelle che esulano dai propri compiti specifici) proprio perché non essendo riportati nel verbale gli estremi del provvedimento del Sindaco, non viene data al cittadino alcuna possibilità di difendersi.
E’ fondamentale, dunque, che nel verbale venga riportato il numero di provvedimento del Sindaco con il quale è stato affidato il potere d’accertamento all’ausiliario, per legittimare anche agli occhi del cittadino il procedimento di accertamento della violazione e la conformità dell’operato della P.A. alle disposizioni del Cds.
Diversamente, la mancanza degli estremi del provvedimento si riverbera come vizio dell’intera procedura amministrativa sanzionatoria.